pubblicato il04/11/2015 15:47:19 sezione
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dal sito www.lamicaldaia.it
Tutti gli impianti termici per la climatizzazione individuati nel precedente articolo, per effetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 74/2013 (articoli 7 e 8) e di quelle riportate nell’Allegato A del medesimo sono sottoposti a manutenzioni e controlli tendenti ad accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge.
La responsabilità e gli oneri relativi a detti controlli sono posti a carico dei Responsabili degli impianti stessi.
Disposizioni comuni per tutti gli impianti termici per la climatizzazione
Per tutti gli impianti soggetti a controllo l’installatore od il manutentore dovrà provvedere, alla prima occasione utile, a definire e dichiarare esplicitamente al Responsabile dell’impianto termico, con dichiarazione scritta, utilizzando l’apposito MODELLO CATASTO IMPIANTO, Allegato n. 1 al presente Disciplinare, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto per garantirne la sua piena efficienza e, con essa, la sicurezza delle persone e delle cose, asseverandone la frequenza per la loro effettuazione e quale sia la prossima scadenza. Tali operazioni devono essere:
conformi alle prescrizioni ed alla periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;
qualora l'impresa non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, ovvero queste non siano più disponibili, tali operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante;
qualora anche queste non siano reperibili, tali operazioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
L’installatore od il manutentore dovranno apporre, in maniera visibile, sul MODELLO CATASTO IMPIANTO, di cui al comma precedente, il contrassegno riportante il logo ed il codice identificativo attribuito al singolo Libretto d’impianto per la climatizzazione; nello stesso Modello e nel generatore dovrà essere apposto, sempre in maniera visibile, il codice identificativo attribuito al singolo generatore che compone l’impianto termico per la climatizzazione. Nel Libretto di impianto dovranno essere apposti entrambi tali contrassegni.
Tale Modello dovrà essere inviato alla Provincia di Arezzo o al Comune di Arezzo secondo le modalità ed i termini stabiliti nel successivo articolo 4.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica secondo quanto stabilito alle lettere a), b) e c) dell’art. 8, comma primo, del D.P.R. n. 74/2013; le operazioni condotte in tali controlli di efficienza energetica dovranno risultare conformi a quanto stabilito nell'Allegato A del D.P.R. n. 74/2013, secondo la periodicità stabilita nello stesso Allegato, e nel rispetto dei modelli di rapporto approvati con il D.M. 10/02/2014.
Al termine delle operazioni di controllo l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, in triplice copia, come indicato nell'Allegato A del D.P.R. n. 74/2013, secondo i modelli approvati con il D.M. 10/02/2014. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo allega al Libretto; una copia è trasmessa a cura del manutentore alla Provincia di Arezzo o al Comune di Arezzo secondo modalità e termini stabiliti al successivo articolo 4.
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